Giustizia, riforma Cartabia. Perché non si possono ridurre i tempi dei processi se non si fanno investimenti

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A tenere banco in questo governo Draghi è la “riforma del processo penale” c.d. Riforma Cartabia , dal nome dell’attuale guardasigilli. Segnatamente nel mese di marzo 2021, il Ministro della Giustizia Cartabia ha insediato una commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato.

Tale proposte contenute nel disegno di legge A.C. 2435 ( “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’Appello”) solo pochi giorni fa, dopo diversi ostruzionismi da parte dei diversi partiti politici e diversi emendamenti, hanno incassato la doppia fiducia da parte della Camera.

In attesa della fiducia da parte del Senato, vediamo cosa prevede il disegno di legge de quo.

In primis bisogna evidenziare la sua ratio che è quella– soprattutto in relazione agli impegni assunti con il Pnrr- di accelerare il processo penale attraverso una sua deflazione e digitalizzazione ma, anche, potenziare le garanzie difensive e le misure a tutela delle vittime del reato.

In secundis, vediamo nel dettaglio come cambierà il processo penale:

  1. Vengono dettati principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia ripartiva definita già dalla direttiva 2012/29/UE “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore dl reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”. In ossequio alla precitata direttiva, la riforma, dunque, delega il Governo ad adottare (in materia) una disciplina organizzata nonché, ad introdurre una definizione di “vittima del reato” considerando tale “ anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona e definire a tale scopo il familiare”.

  2. Vengono modificati i termini di durata (ordinaria che massima) delle indagini preliminari in funzione della natura dei reati per cui si procede nonché è stato introdotto, in caso di tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato, un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, sui presupposti per l’iscrizione. Viene, ossia, consentito al Giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo.

  3. E’ prevista l’elaborazione di criteri generali, per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, che verrà affidata una legge del Parlamento.

  4. Vengono modificati i presupposti per accedere al rito alternativo dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ( c.d. patteggiamento) ex art. 444 c.p.p. Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà prevedere che, in tutti i casi di patteggiamento, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Solo nel caso in cui la pena detentiva da applicare superi i due anni, invece, l’accordo tra imputato e pubblico ministero potrà estendersi alle pene accessorie e alla loro durata. Altresì, per ridurre gli effetti extra penali della sentenza di patteggiamento, si prevede che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

  5. Cambia l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento prevedendo che il legislatore delegato dovrà estendere l’inappellabilità anche alle sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ( reclusione o multa).

  6. Vengono estesi i reati procedibili a querela. Oltre a introdurre la procedibilità a querela per il reato di lesioni stradali colpose gravi previsto dall’art. 590 bis c.p., la riforma ha delegato il Governo ad estendere il regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

  7. Viene estesa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. a quei reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Non si fa, quindi, più riferimento al limite massimo edittale bensì al limite minimo edittale ma non solo, secondo quanto disposto dalla riforma il Governo potrà precludere l’accesso all’istituto in presenza di specifici reati nonché dell’istituto non si potrà mai beneficiare in caso di reati riconducibili alla violenza nei confronti delle donne e violenza domestica.

  8. Viene esteso l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ex art. 168 bis c.p. ( attraverso il richiamo alla citazione diretta a giudizio di cui all’art. 550 comma2 c.p.p.) a reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni e che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con lì istituto.

  9. Viene previsto un nuovo sistema di notificazioni all’imputato al fine di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive.

  10. Infine ( ed è questa la novità che ha fatto e che fa tutt’ora più discutere) è stata introdotta la c.d. improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui al nuovo 344 – bis c.p.p. Precisamente, secondo questo nuovo istituto i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione vengono fissati, rispettivamente, in due anni per l’appello e un anno per il giudizio di cassazione e la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporterà la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale. Tuttavia, in virtù delle diverse critiche fatte in merito a questo nuovo istituto soprattutto dai Procuratori antimafia che lamentavano un lasso temporale troppo breve per la definizione dei procedimenti di mafia che di sicuro avrebbero sforato i tempi con conseguente declaratoria di improcedibilità, la riforma è stata sul punto modificata prevedendo per i reati più gravi una disciplina diversa. Precisamente, si è previsto che per i delitti particolarmente gravi ossia reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, non è fissato un limite di durata in quanto il termine base potrà essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe senza limiti di tempo. Invece, per i delitti “aggravati dal metodo mafioso” e “dall’agevolazione mafiosa” ai sensi dell’art. 416 – bis 1, potranno essere concesse proroghe fino a un massimo di 3 anni per l’appello e un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. In tal casi, dunque, la durata massima del giudizio di appello sarà di 5 anni e del giudizio in Cassazione d 2 anni e sei mesi. I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l’ergastolo e quando l’imputato vi rinunci.

Per questi procedimento, la riforma ha previsto, una disciplina transitoria ossia: se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi saranno rispettivamente di tre anni per l’appello e di un anno per il giudizio d cassazione.

Fatta questa doverosa e sommaria analisi delle principali novità previste dalla Riforma Cartabia non posso esimermi, soprattutto in quanto Avvocato e dunque operatore del diritto a esporre un mio modestissimo parere che, tuttavia, proprio perché non ancora sottoposte all’attenzione del Senato, non riguarderà l’aspetto tecnico-giuridico delle stesse. Come detto, siamo di fronte ad una riforma che ha l’obbiettivo di ridurre i tempi della giustizia al fine di garantire, tanto all’imputato quanto alla persona offesa/vittima, una celere definizione dei processi. Ma sarà davvero così? A parere di chi scrive “no”, perché prima di fare ( rectius scrivere) le regole bisogna guardare a quello che in concreto si ha o meglio non si ha. Gli interventi devono essere a monte non a valle. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che per ottimizzare la Giustizia in Italia è necessario prima investire in quello che non abbiamo ossia, nel personale (assumendo Magistrati, cancellieri , funzionari e personale penitenziario) nonché nelle strutture ( tribunali, Rems e case circondariali) in quanto conditio sine qua non per applicare tutte queste leggi che altrimenti finiranno per rimanere sterili, sempre su carta.

In altri termini, se il fine di questa riforma è quello di dare “concreta” attuazione a tutti quei principi costituzionali su cui la Giustizia “deve” basarsi (ragionevole durata del processo, certezza della pena, fine rieducativo della pena etc.) allora bisognava ( e spero che, ancora, si riesca a fare) investire parte dei fondi del Recovery in strutture e personale adeguato altrimenti tutto ciò che è stato prospettato nel disegno di legge in parola sarà di impossibile attuazione.

Ricordiamo, infatti, che il legislatore dovrebbe prima vivere concretamente la realtà dei fatti perché solo così potrà dar vita ad una corretta legge- riforma.

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