“Il provvedimento di sospensione temporanea dall’esercizio professionale dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, adottato in data 13 luglio 2021, ben si presta a essere configurato in termini di provvedimento dovuto, in quanto assunto in esecuzione di una prescrizione di legge e nella comparazione degli interessi coinvolti, l’interesse pubblico sotteso alla normativa si presenta sicuramente prevalente”. È quanto si legge nell’ordinanza -depositata oggi- con cui il Tar Puglia, seconda sezione di Lecce, ha respinto il ricorso presentato da una dottoressa che chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera con cui l’ordine professionale la sospendeva dal servizio senza retribuzione.
La camera di consiglio si è tenuta il 15 settembre scorso, relatore Antonella Mangia. La dottoressa era rappresentata dall’avvocato Edoardo Polacco. In giudizio si sono costituiti sia la Asl che l’Ordine dei medici chirurgi e odontoiatri, con gli avvocati Francesco Ranieri e Adriano Tolomeo. “Chiara rilevanza assume, ancora, la constatazione che la ricorrente ha comunque facoltà di sottoporsi all’obbligo vaccinale, determinando così la cessazione degli effetti pregiudizievoli lamentati”, hanno concluso i giudici.